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Nuova linea guida impianti Fotovoltaici: le novità

Aggiornamento: 10 ott

La presenza di impianti fotovoltaici negli edifici industriali, commerciali e residenziali è ormai una realtà consolidata. Per molti anni la sicurezza antincendio di questi impianti è stata regolata dalla nota della Direzione centrale per la prevenzione n. 1324 del 7 febbraio 2012. Con la progressiva diffusione di moduli su tetti, facciate, pergole e pensiline, l’evoluzione dei materiali e l’introduzione di sistemi di accumulo, la guida del 2012 non era più sufficiente. Nel 2025 il Dipartimento dei vigili del fuoco ha quindi pubblicato una Linea guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione di impianti fotovoltaici (di seguito “nuova linea guida”), che sostituisce integralmente la D.C.PREV. 1324/2012.


L’obiettivo di questo articolo è fornire a progettisti, gestori e tecnici antincendio una sintesi ragionata delle differenze rispetto alla precedente nota e una panoramica dei contenuti principali della nuova linea guida. Nella parte finale sono presenti collegamenti a post tematici (idranti, vie di esodo, compartimentazione) e un invito all’azione per approfondire o chiedere consulenza.

Download: scarica qui la nuova linea guida

Le novità più importanti della

nuova linea guida impianti fotovoltaici


Impianti fotovoltaici esclusi dal campo di applicazione

La nuova linea guida antincendio per impianti fotovoltaici stabilisce chiaramente quali impianti non rientrano nel suo ambito. A differenza delle installazioni incorporate o interferenti, alcune soluzioni non presentano aggravio di rischio o sono situate in contesti diversi e quindi restano escluse. In particolare:

  • Impianti a terra: generatori installati su suolo che non sono collocati su edifici, pergole, tettoie o pensiline.

  • Sistemi plug & play: piccoli impianti fotovoltaici di facile installazione e potenza limitata.

  • Impianti di potenza < 800 W: generatori di modesta potenza, la cui installazione non comporta aggravio significativo per la sicurezza.

  • Agrivoltaici distanti oltre 100 m: sistemi agro‑voltaici posizionati a più di 100 m dagli edifici soggetti e che non servono direttamente tali attività.

  • Impianti a concentrazione solare: impianti con strutture mobili di inseguimento solare, che non rientrano nella presente linea guida.

Queste esclusioni aiutano a circoscrivere l’ambito di applicazione e a focalizzare l’attenzione sugli impianti effettivamente in grado di interagire con le strutture soggette ai controlli di prevenzione incendi.


Procedure già avviate

Per evitare blocchi amministrativi, la linea guida prevede che i soggetti che, prima del 1° settembre 2025, avevano già intrapreso le procedure per realizzare un impianto fotovoltaico possano completare l’intervento seguendo la normativa precedente. Sono considerate “procedure già avviate” – a titolo indicativo e non esaustivo – le seguenti situazioni:

  • Attivazione delle procedure DPR 151/2011: è già stata avviata la pratica presso i vigili del fuoco.

  • Presentazione di titoli edilizi: sono state inoltrate comunicazioni, SCIA edilizie, CILA o altre istanze agli uffici competenti.

  • Contratti vincolanti: esistono contratti sottoscritti per la fornitura o l’installazione dell’impianto.

  • Progettazione definita: il progetto esecutivo è completo e corredato da specifiche tecniche definitive.

  • Inizio lavori: sono già iniziati i lavori di installazione.

  • Preventivi vincolanti: sono stati ottenuti e accettati preventivi con data certa da fornitori qualificati.

  • Altre fattispecie giuridicamente equivalenti: documentazione che dimostri l’avanzamento concreto della procedura.

In presenza di una di queste condizioni, il committente può completare l’opera applicando la disciplina previgente. Questa disposizione mira a tutelare gli investimenti già in corso e a garantire certezza giuridica.



Tipologie impianti e moduli

La distinzione tra impianti incorporati e interferenti si affianca a quella, già nota, tra moduli BAPV (building applied photovoltaics) e BIPV (building integrated photovoltaics).

I moduli BAPV sono applicati sull’involucro con un ancoraggio fisso o a gravità, ma non sostituiscono elementi costruttivi.

I moduli BIPV sono integrati nel pacchetto edilizio e svolgono anche la funzione di copertura o facciata. La natura applicata o integrata del generatore influenza le classi di reazione al fuoco richieste e le distanze da mantenere rispetto alle strutture e alle aperture.


Accessibilità e distanze per i pannelli BAPV



I pannelli fotovoltaici devono essere raggruppati in sottoinsieme con le seguenti modalità:

  • 2 mt di separazione (a), tra i sottoinsiemi, con percorsi privi di qualsiasi componente, ad eccezione dei cavi;

  • 20 mt massimo per lato (l);

  • 1 mt di fascia libera (b) dai pannelli e da altre parti di impianto in prossimità del limite della copertura;

  • Qualsiasi componente dell’impianto fotovoltaico non può essere installato nel raggio di 1 mt (c) da aperture e impianti tecnici.

Esempi di distanziamento sottoinsiemi di pannelli in copertura


Su tetti inclinati con presenza di aperture, i pannelli devono stare ad almeno 1 mt (c) di distanza (misurato in orizzontale).

Se sotto al tetto ci sono pareti tagliafuoco, i pannelli devono stare ad almeno 1 mt dalla loro proiezione. Se i pannelli sono installati su solai di copertura con resistenza al fuoco, non serve mantenere questa distanza.

Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su tetti a falda inclinata con presenza di aperture

Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su copertura a shed
  • Quando i pannelli sono installati sulla falda opposta alle finestre, va mantenuta una distanza di almeno 1 mt (g) dalle aperture.

  • Se invece i pannelli si trovano sulla falda vicina alle finestre, è necessario lasciare uno spazio libero di almeno 0,1 mt (z) per evitare che, in caso di incendio, il materiale incandescente possa cadere direttamente sulle aperture.


La riduzione delle distanze è ammessa solo se si impiegano materiali certificati e resistenti al fuoco (es. pannelli glass-glass in classe B-s2,d0).

I pannelli fotovoltaici devono essere raggruppati in sottoinsieme con le seguenti modalità:

  • 2 mt di separazione (a), tra i sottoinsiemi, con percorsi privi di qualsiasi componente, ad eccezione dei cavi;

  • 20 mt massimo per lato (l);

  • 1 mt di fascia libera (b) dai pannelli e da altre parti di impianto in prossimità del limite della copertura;

  • Qualsiasi componente dell’impianto fotovoltaico non può essere installato nel raggio di 1 mt (c) da aperture e impianti tecnici;

  • Distanza di almeno 1 mt (g) dalle aperture.

Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su copertura a shed

Nel caso in cui la distanza (g) dalle aperture sia di almeno 2 mt, è possibile estendere il limiti di 20 mt a 30 mt (l) nella direzione opposta.

Esempi di distanziamento sottoinsiemi pannelli su copertura a shed

Misure specifiche per impianti BAPV installati su tetti e coperture di tetti

Il documento distingue tre configurazioni principali, denominate “casi 1‑2‑3”, per gli impianti BAPV su tetti e coperture:

Casi di installazione


CASO 1

Paragrafo 4.2 comma 2 e 3

L'impianto fotovoltaico incorporato in un edificio deve essere installato su strutture ed elementi di copertura incombustibili (classe A1 secondo EN 13501-1). Per il pannello non si richiedono specifiche caratteristiche di reazione al fuoco.

Caso 1 installazione






CASO 2 

Paragrafo 4.2 comma 4

Risulta valida l'interposizione tra i pannelli fotovoltaici ed il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno El 30 con "layer" continuo incombustibile di classe A1 secondo UNI EN 13501-1, qualunque sia la classificazione del pannello fotovoltaico ai fini della reazione al fuoco.

Tale strato di materiale deve essere esteso ad un'area almeno pari a quella di installazione dei pannelli fotovoltaici, incrementata di 2 metri in ogni direzione.





Caso 2 installazione


CASO 3a 

Paragrafo 4.2 comma 6

In alternativa ai casi precedenti, può ritenersi accettabile l’accoppiamento di pannello e copertura aventi le seguenti caratteristiche:

  • Pannelli fotovoltaici classificati almeno in classe E, ed anche classificati Broof (T1, T2, T3, T4);

  • Tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4)





CASO 3a 

Paragrafo 4.2 comma 7 e 8

È altresì possibile effettuare una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto dell'effettivo comportamento del pannello fotovoltaico in combinazione con uno specifico strato di copertura, secondo la specifica tecnica CEI TS 82-89.

La classificazione riguarda sempre il sistema “pannello + copertura”: lo stesso pannello può avere classi diverse a seconda del tipo di copertura e del metodo di prova.

La classificazione tiene conto dei parametri FIGRAD,4MJ [W/s] e THR600s [MJ], ed è da intendersi rappresentativa di una condizione di utilizzo specifica, definita "condizione di uso finale". La classe di comportamento all’incendio non deve essere inferiore a CFV.

criteri di classificazione secondo CEI TS 82-89



CASO 3b 

Paragrafo 4.2 comma 9

In base all'analisi del rischio di incendio, è comunque consentito prendere in considerazione soluzioni diverse dalle indicazioni generali dei casi precedenti, applicando soluzioni che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, nel rispetto degli adempimenti connessi alle procedure di prevenzioni incendi applicabili.

Con il caso 3b è obbligatorio una nuova valutazione progetto.


Manutenzione e verifiche

La nuova guida dedica un capitolo alla manutenzione. Oltre alle verifiche periodiche di conformità dell’impianto (già previste dalla nota 2012), viene richiesto di predisporre un programma di ispezione che comprenda il controllo dei sistemi di giunzione, l’integrità meccanica, il funzionamento dei dispositivi di protezione e di sezionamento, nonché la verifica della ventilazione degli inverter. È indispensabile mantenere un registro delle attività di manutenzione e aggiornare la valutazione del rischio dopo ogni trasformazione dell’impianto. I sistemi di accumulo richiedono attenzione particolare, con controlli sulla batteria e sui sistemi di monitoraggio per individuare fenomeni di sovratemperatura o malfunzionamenti.


Procedimenti di prevenzione incendi

Come anticipato, gli impianti FV non rientrano autonomamente fra le attività soggette al DPR 151/2011. Tuttavia, l’installazione di un impianto FV su un edificio già soggetto costituisce modifica dell’attività. Se la valutazione del rischio non evidenzia aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, l’adempimento consiste nella presentazione della SCIA a lavori ultimati. In caso di aggravio, occorre presentare il progetto per la valutazione dei vigili del fuoco (solo per categorie B e C) e successivamente la SCIA. La documentazione tecnica deve includere relazione con valutazione del rischio, schemi unifilari, elaborati grafici con layout e distanze, certificazioni di prodotto e manuali di esercizio e manutenzione.




La pubblicazione della nuova linea guida segna un salto di qualità nella gestione della sicurezza antincendio degli impianti fotovoltaici. Il documento colma le lacune della nota 1324/2012 introducendo la distinzione tra impianti incorporati e interferenti, definendo categorie applicative (BAPV/BIPV), imponendo distanze e fasce di compartimentazione per i moduli in facciata e affrontando finalmente il tema dei sistemi di accumulo. Al tempo stesso ribadisce principi già presenti nella guida del 2012, come la necessità del sezionamento di emergenza, la segnaletica di sicurezza e la presentazione della SCIA come modifica dell’attività.

Per i professionisti del settore antincendio si tratta di un riferimento imprescindibile: ogni impianto fotovoltaico richiede un’analisi integrata che contempli il comportamento al fuoco dell’edificio, le vie di esodo, la presenza di compartimenti, i carichi elettrici e i presidi di spegnimento. L’applicazione delle misure suggerite consente di ridurre l’innesco e la propagazione dell’incendio, proteggere gli occupanti e garantire l’operatività dei soccorritori.


Hai un impianto fotovoltaico esistente o stai progettando l’installazione su un edificio soggetto? Confronta il tuo progetto con le novità della nuova linea guida e assicurati di non trascurare aspetti cruciali come i distanziamenti dalle aperture, l’integrazione con vie di esodo e la corretta disposizione dei sezionatori. Scrivici nei commenti per condividere le tue esperienze o contattaci direttamente per una valutazione di aggravio e una consulenza completa.

Download: scarica qui la nuova linea guida

3 commenti

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Federico Panicalli
16 set
Valutazione 5 stelle su 5.

Grazie mille Geometra! Io ho bisogno di una consulenza in merito, la chiamo in giornata, grazie

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Giuseppe
09 set

Vorrei sapere se restano esclusi dal rispetto delle nuove linee guida gli impianti fotovoltaici realizzati in regime di edilizia libera e incentivati dal Bando Agrisolare per i quali la comunicazione di inizio lavori al GSE è stata inviata prima della entrata in vigore della DCPREV 14030. Grazie.

Modificato
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Geom. Matteo Guido
15 set
Risposta a

Ciao Giuseppe,

Ti invito a vedere questa circolare vvf di chiarimenti applicativi dove vengono indicate le situazioni in cui non si ricade all'interno della DCPREV in vigore: https://www.ordineingegnerimodena.it/wp-content/uploads/2025/09/circolare-non-applicabilita-norme-2025.pdf


Per facilità gliele indico anche qui:

Si possono considerare, a titolo indicativo e non esaustivo, "procedure già avviate" alla data del 1° settembre 2025 le situazioni in cui ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;

b) presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti; c) sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell'impianto;

d) completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;

e) avvio dei lavori di installazione;

f) ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti…

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iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Roma con n. 11421 ed inoltre inserito nell'elenco di cui alla legge 07.12.1984 n. 818, con codice di identificazione G01199, abilitato ad emettere certificazioni di Prevenzione Incendi di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985

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