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Prevenzione incendi: fondamenti, normativa, valutazione del rischio e nuove tecnologie

Introduzione

La prevenzione incendi non è solo un insieme di procedure tecniche: rappresenta un servizio pubblico essenziale che tutela la vita delle persone, i beni e l’ambiente. Secondo la definizione offerta dal Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), essa consiste in un complesso di attività finalizzate a eliminare o ridurre la probabilità di incendio e a limitarne le conseguenze mediante una serie di norme e misure tecniche, gestionali e organizzative.

Per un professionista antincendio, come un geometra specializzato, comprendere il quadro complessivo della prevenzione significa saper applicare correttamente le leggi, valutare i rischi specifici, scegliere le misure di protezione attiva e passiva più idonee e rimanere aggiornati sulle innovazioni tecnologiche. Il presente articolo inaugura una serie di approfondimenti settimanali dedicati alla prevenzione incendi; nella prima uscita analizziamo i fondamenti normativi, la valutazione del rischio, le misure di protezione e alcuni sviluppi tecnologici recenti.


vigile del fuoco prevenzione incendi

Quadro normativo italiano


Codice di prevenzione incendi

Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015, aggiornato nel tempo) costituisce il riferimento principale per progettisti e tecnici antincendio. Esso introduce un approccio prestazionale basato su strategie e livelli di prestazione, definendo concetti chiave come:

  • Regola tecnica: provvedimento normativo contenente prescrizioni di sicurezza da adottare per una determinata attività.

  • Regola tecnica orizzontale (RTO): insieme di misure di prevenzione e protezione applicabili trasversalmente a più attività; descrive le strategie e i livelli di prestazione senza entrare nelle specificità di settore.

  • Regola tecnica verticale (RTV): insieme di norme che si applicano a singole categorie di attività (es. autorimesse, depositi, strutture alberghiere), integrando o modificando la RTO.

  • Profilo di rischio: combinazione delle potenziali conseguenze di un incendio e della probabilità che esso si verifichi.

  • Strategia antincendio: piano organico che individua misure antincendio da implementare per raggiungere determinati livelli di prestazione.

  • Soluzione conforme e soluzione alternativa: la prima segue esattamente le prescrizioni di una regola tecnica; la seconda utilizza soluzioni diverse purché dimostrino un livello di sicurezza equivalente o superiore.

Questo impianto permette al professionista di adeguare la progettazione alle esigenze specifiche dell’attività, privilegiando l’efficacia del risultato rispetto alla mera applicazione di una norma prescrittiva. Il codice è completato da una serie di RTV che specificano i requisiti per diverse attività (scuole, uffici, magazzini, ecc.).



Regolamento di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011)

A completare il quadro giuridico vi è il Regolamento di Prevenzione Incendi (D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151), che riordina la disciplina degli adempimenti e delle modalità di presentazione delle istanze. Entrato in vigore il 7 ottobre 2011, il regolamento mira alla semplificazione amministrativa e introduce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questa consente all’azienda di avviare attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco presentando una dichiarazione asseverata da un professionista antincendio, sostituendo così la tradizionale richiesta di parere preventivo per molte attività.

Il regolamento classifica le attività soggette a controllo in tre categorie:

  • Categoria A – attività con rischio limitato e normative tecniche consolidate; è sufficiente una SCIA senza necessità di ottenere il parere preventivo dei Vigili del Fuoco.

  • Categoria B – attività con medi livelli di complessità; richiedono l’esame del progetto da parte dei Vigili del Fuoco prima della presentazione della SCIA.

  • Categoria C – attività ad alto rischio o particolare complessità; necessitano dell’esame del progetto, della SCIA e del successivo controllo di prevenzione incendi a campione.

Conoscere la propria categoria di appartenenza è fondamentale per gestire correttamente le pratiche e rispettare le scadenze, evitando sanzioni e fermi produttivi.



Mini‑codice (D.M. 3 settembre 2021)

Il Mini‑codice introdotto dal D.M. 3 settembre 2021 fornisce criteri semplificati per la progettazione antincendio nei luoghi di lavoro a rischio di incendio limitato. È applicabile a edifici non ricompresi nell’elenco delle attività soggette a controllo di cui all’allegato I del D.P.R. 151/2011, con superficie calpestabile non superiore a 1000 m², meno di 100 occupanti, e altezza antincendio contenuta. Tale decreto prevede la valutazione del rischio attraverso una procedura ordinata:

  1. Descrizione del contesto – analisi dell’attività, delle mansioni e dei materiali impiegati;

  2. Individuazione dei pericoli – individuare sorgenti di accensione, combustibili e agenti ossidanti;

  3. Determinazione della probabilità d’incendio e delle possibili conseguenze;

  4. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il mini‑codice offre dunque un riferimento agile per imprese di dimensioni ridotte, favorendo l’adozione di misure di sicurezza proporzionate al rischio effettivo.



Valutazione del rischio di incendio


La valutazione del rischio rappresenta la fase centrale della prevenzione: consente di individuare i pericoli specifici dell’attività e di pianificare misure di controllo adeguate. Essa deve essere integrata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), previsto dal D. Lgs. 81/2008 e, per la parte antincendio, aggiornata in base ai recenti decreti (D.M. 3/8/2015, D.M. 3/9/2021, D.M. 2/9/2021).

Identificazione dei pericoli

Per determinare il rischio è necessario individuare:

  • Sorgenti di innesco: apparecchiature elettriche difettose, fiamme libere, superfici calde. L’articolo di TQSA ricorda che la valutazione deve identificare le fonti di accensione e i materiali combustibili presenti.

  • Materiali combustibili: plastiche, vernici, liquidi infiammabili e materiali di costruzione.

  • Fattori strutturali: presenza di compartimentazioni, vie d’esodo, sistemi di ventilazione.

Valutare con attenzione la combinazione di combustibile, combustivo (ossigeno) e fonte d’innesco (triangolo del fuoco) consente di identificare i punti critici e prevenire efficacemente gli incendi.



Valutazione del rischio e modalità di analisi

Il rischio d’incendio è definito come la combinazione tra la probabilità che si verifichi un incendio e le conseguenze che ne derivano. Le moderne metodologie prevedono l’uso di algorithmi che assegnano un indice di probabilità (P) e un indice di magnitudo (M), determinando il rischio R = P × M. Tale approccio offre un criterio quantitativo per prioritizzare gli interventi, pur rimanendo necessari giudizi esperti per considerare fattori come la presenza di persone fragili o di sostanze pericolose.

Per completare la valutazione è indispensabile identificare le persone esposte (lavoratori, visitatori, residenti), stimare il numero di occupanti e la loro capacità di evacuazione. Il decreto 3 settembre 2021 richiede anche di valutare l’eventuale presenza di beni culturali, ambientali o infrastrutture critiche che potrebbero subire danni.



Misure di riduzione del rischio

Il processo non si conclude con l’analisi: occorre individuare e implementare misure di prevenzione (riduzione della probabilità) e protezione (limitazione delle conseguenze). Queste misure possono essere di natura tecnica, organizzativa o procedurale. Il sito TQSA elenca soluzioni come la minimizzazione delle sorgenti di innesco mediante manutenzione impiantistica, il contenimento dei quantitativi di sostanze infiammabili, la compartimentazione, la scelta di materiali con bassa infiammabilità, la formazione del personale e le prove di evacuazione. Le misure devono essere integrate nel piano di emergenza, periodicamente verificate e aggiornate ogni volta che cambiano le condizioni dell’attività.



Misure di protezione attiva e passiva

Una volta valutato il rischio, il professionista individua le misure di protezione antincendio, distinguendo tra passive e attive. Questo binomio è fondamentale nel Codice di Prevenzione Incendi e nelle migliori pratiche di progettazione.

Protezione passiva

La protezione passiva riguarda la capacità di materiali e strutture di resistere al fuoco senza richiedere interventi manuali o automatici. Comprende:

  • Reazione al fuoco (S.1): classificazione dei materiali in base alla loro capacità di alimentare l’incendio. L’uso di materiali di classe A1 o A2 riduce il contributo alla combustione.

  • Resistenza al fuoco (S.2): capacità degli elementi costruttivi di mantenere integrità e stabilità per un determinato tempo, consentendo l’evacuazione e l’intervento dei soccorritori.

  • Compartimentazione (S.3): suddivisione dell’edificio in compartimenti separati con strutture resistenti al fuoco, limitando la propagazione dell’incendio.

  • Vie di esodo e uscita (S.4): progettazione di percorsi protetti, scale, uscita di sicurezza e apertura verso l’esterno.

  • Gestione della sicurezza (S.5): misure organizzative quali mantenimento in efficienza delle strutture, pulizia dei locali, controllo degli accessi, aggiornamento documentale.

Altri esempi di protezione passiva includono l’uso di barriere tagliafuoco, rivestimenti intumescenti, porte resistenti al fuoco, murature REI adeguate, distanze di sicurezza tra edifici e sistemi di ventilazione studiati per impedire l’accumulo di vapori combustibili. Poiché la protezione passiva è intrinseca al fabbricato, deve essere considerata già nella fase progettuale; interventi successivi possono essere complessi e costosi.



Protezione attiva

La protezione attiva comprende i sistemi che richiedono una attivazione manuale o automatica al verificarsi di un incendio. Fra questi rientrano:

  • Sistemi di rivelazione e allarme (S.7): rilevano fumi, temperatura o gas e trasmettono segnali di allerta. La rapidità di rilevazione è essenziale per ridurre i tempi di intervento e attivare le altre misure.

  • Sistemi di controllo del fumo e del calore (S.8): evacuatori di fumo e calore (EFC), pressurizzazione delle vie di fuga, sistemi di ventilazione forzata per mantenere praticabili i percorsi di esodo.

  • Sistemi di estinzione: impianti a idranti, reti di tubazioni e idranti, sistemi sprinkler, impianti a gas inerti o agenti estinguenti, estintori portatili.

  • Illuminazione di emergenza: consente l’evacuazione in sicurezza in assenza di alimentazione elettrica; spesso integrata nei sistemi di rivelazione.

A differenza della protezione passiva, i sistemi attivi richiedono manutenzione periodica, verifica funzionale e addestramento delle squadre antincendio aziendali. La normativa prescrive frequenze minime di controllo (mensile per gli estintori, semestrale per gli impianti, annuale per i sistemi di rivelazione), ma è buona prassi programmare interventi più frequenti in ambienti ad alto rischio.



Prevenzione vs protezione

Va ricordato che prevenzione e protezione sono due concetti distinti: la prevenzione mira a ridurre la probabilità di accadimento dell’incendio attraverso misure tecniche, organizzative e comportamentali; la protezione si concentra sulla limitazione del danno quando l’incendio si è già sviluppato. Pertanto, un piano efficace deve integrare entrambi gli aspetti: ridurre le fonti di innesco e l’accumulo di materiale combustibile (prevenzione) e implementare sistemi per contenere e controllare l’incendio (protezione).



Gestione dell’emergenza e formazione

La migliore progettazione non basta se non è affiancata da una gestione dell’emergenza efficiente. Il piano di emergenza deve definire i compiti del personale, le procedure di evacuazione, l’uso delle attrezzature antincendio e la comunicazione con i soccorritori. Le esercitazioni periodiche sono essenziali per verificare l’efficacia del piano e correggere eventuali criticità. Il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto l’obbligo di designare gli addetti al servizio antincendio e di formare il personale con corsi certificati (livello 1, 2 o 3 a seconda del rischio) corredati da prove pratiche.



Importanza della manutenzione

La normativa sottolinea che la mancanza di manutenzione dei sistemi di protezione attiva può invalidare la SCIA. È dunque compito del responsabile dell’attività predisporre contratti di manutenzione con ditte specializzate, registrare gli interventi nel registro antincendio e vigilare sull’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature.



Nuove tecnologie e innovazioni

La rapida evoluzione tecnologica ha introdotto strumenti innovativi che migliorano la prevenzione e la gestione degli incendi.


Intelligenza artificiale e realtà aumentata

I progressi nell’intelligenza artificiale (AI) promettono di potenziare ulteriormente la sicurezza. Algoritmi di machine learning possono elaborare grandi quantità di dati e riconoscere pattern associati a situazioni pericolose, ottimizzando la manutenzione predittiva degli impianti e migliorando la prevenzione. Digitech prevede anche l’uso della realtà aumentata per la formazione: i lavoratori potranno allenarsi in scenari virtuali che riproducono situazioni di emergenza, migliorando la capacità di risposta. Tali tecnologie, ancora in fase sperimentale, richiedono però un’adeguata regolamentazione per garantirne la sicurezza e l’affidabilità.



Schiume antincendio e sostanze pericolose

Le schiume estinguenti a base di PFOA e altri PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) sono state ampiamente utilizzate in ambito industriale e aeroportuale per la loro efficacia nell’estinzione di incendi di idrocarburi. Tuttavia, l’elevata persistenza e la tossicità di queste sostanze hanno spinto l’Unione Europea a vietarne l’impiego. Il regolamento delegato (UE) 2025/1399 ha prorogato al 3 dicembre 2025 il divieto di produzione, commercializzazione e uso di schiume antincendio contenenti PFOA, concedendo il tempo necessario per la bonifica degli impianti e l’introduzione di prodotti alternativi.

Il regolamento fissa limiti temporanei di contaminanti involontari: fino a 1 mg/kg per PFOA e 10 mg/kg per i suoi composti correlati nelle schiume esistenti, e 10 mg/kg per l’insieme dei PFAS nelle schiume installate dopo la bonifica. Questo aggiornamento sottolinea l’importanza di monitorare costantemente la composizione delle schiume presenti negli impianti e di pianificare la sostituzione con prodotti a basso impatto ambientale. I progettisti e i gestori devono pertanto verificare la conformità dei propri sistemi e informarsi sulle evoluzioni normative relative ai nuovi agenti estinguenti (fluorine-free foams), che offrono buone prestazioni pur riducendo l’impatto ambientale.



Prospettive e prossimi approfondimenti

Questa prima analisi panoramica evidenzia la complessità del mondo della prevenzione incendi: un settore in continuo aggiornamento, che richiede competenze tecniche, conoscenza approfondita delle norme e sensibilità verso la protezione dell’ambiente e delle persone. Il geometra antincendio ha un ruolo centrale nell’interpretare le norme, nel verificare la conformità degli edifici e nel proporre soluzioni integrate tra prevenzione e protezione.

Nelle prossime settimane approfondiremo temi specifici come la progettazione delle vie di esodo, la compartimentazione degli edifici esistenti, la gestione dei depositi di liquidi infiammabili, le strategie per gli edifici ad alte prestazioni energetiche e i criteri di sicurezza in strutture ricettive e sanitarie. Analizzeremo inoltre casi studio di incendi significativi, evidenziando gli insegnamenti tratti e le migliori pratiche.




La sicurezza antincendio è un campo dinamico che richiede impegno costante. Conoscere e applicare il Codice di Prevenzione Incendi, comprendere la distinzione fra prevenzione e protezione e aggiornarsi sulle tecnologie emergenti sono passi fondamentali per ridurre la probabilità di incendi e mitigare i danni. I recenti interventi normativi – dal mini‑codice alla gestione della PFOA – dimostrano la volontà delle istituzioni di promuovere una sicurezza integrata e sostenibile. Spetta ai professionisti tradurre queste norme in prassi efficaci e promuovere una cultura della sicurezza che coinvolga lavoratori, datori di lavoro e comunità. Solo attraverso un approccio sistemico e aggiornato potremo garantire ambienti di lavoro e di vita più sicuri per tutti.

 
 
 

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iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Roma con n. 11421 ed inoltre inserito nell'elenco di cui alla legge 07.12.1984 n. 818, con codice di identificazione G01199, abilitato ad emettere certificazioni di Prevenzione Incendi di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985

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